Partiamo dal fatto: successivamente al ricorso d’urgenza ex art 700 c.p.c. presentato dal Sindaco di Avetrana ed in ossequio al provvedimento emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Taranto, i produttori (Groenlandia e Disney+) sono stati costretti, per poter procedere alla diffusione pubblica della serie audiovisiva per la regia di Pippo Mezzapesa, a rettificarne il titolo mediante l’eliminazione del toponimo “Avetrana”.
L’accoglimento del ricorso ha suscitato forti perplessità e svariate polemiche, anche da parte di APA e di ANICA, preoccupate dalla possibile lesione della libertà di espressione, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost.
L’Amministrazione pugliese ha lamentato un potenziale danno per l’immagine della cittadina, derivante dall’associazione con il tragico delitto del 2010, nonché una possibile “… portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante , retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà”, il tutto nonostante il contenuto della serie non fosse stato visionato dai ricorrenti.
Ci si interroga pertanto sulla base di quali elementi fosse stata effettuata detta valutazione.
Dalle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco si può evincere che, fermo il dichiarato rispetto per il diritto di cronaca, non potendo negare che il delitto sia avvenuto nella località da esso rappresentata, le preoccupazioni di quest’ultimo derivassero – a prescindere dal contenuto della Serie, in quel momento ignorato – dai possibili pregiudizi derivanti dall’associazione tra la cittadina ed i fatti rappresentati nella miniserie, “accentuando il pregiudizio che il titolo già lascia presagire nel catapultare l’attenzione dell’utente sul territorio più che sul caso di cronaca”.
Il thema decidendum riguardava quindi un potenziale scontro tra confliggenti diritti, tutti costituzionalmente garantiti: il diritto di libertà di espressione e quindi di cronaca e di informazione, esercitati dal produttore della serie contro i diritti della personalità dell’Ente comunale (ovvero il diritto d’immagine e all’integrità morale).
Dalle contrastanti posizioni sembrerebbe quindi emergere un lamentato danno derivante, in prima istanza, solo dal titolo adottato, pregiudizio evitato – in prima battuta e salvo l’esito del giudizio di merito – mediante l’eliminazione del toponimo dal titolo.
Da una rapida analisi in sede nazionale, riscontriamo svariati titoli di opere cine-audiovisive contenenti toponimi, tra i quali i recenti “Circeo”, “Il mostro di Firenze”, “Erba. Storia di un massacro”, “Sono stati loro. 48 ore a Novi Ligure”, “E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano”, “Il delitto di Garlasco. Tutta la verità”, “Il delitto di Giarre”, “La contessa. Il delitto dell’Olgiata”, oltre ai più datati “Milano calibro 9”, “Milano odia: la polizia non può sparare”, “Napoli violenta”, “Roma trema”, passati indenni da tale supposto danno.
Evidentemente un provvedimento con tale portata costituisce una novità nel panorama giuridico, come evidenziato anche da APA ed ANICA che hanno parlato di una decisione senza precedenti.
Nel dibattito che ne è conseguito, la principale preoccupazione in capo ai soggetti appartenenti all’industria cine-audiovisiva riguardava il rischio di essere assoggettati, in qualche modo, ad un potere interdittivo che, impedendo di far riferimento alla cronaca ed alla realtà, preclude di fatto quella pluralità di opinioni e punti di vista che, stimolando il ragionamento e suscitando domande, costituiscono la linfa del sistema democratico.
Per quanto possibile comprendere, sembrerebbe che le argomentazioni dell’Ente comunale richiamino in parte il c.d. “diritto all’oblio”, questa volta non vantato dal colpevole che ha espiato la propria colpa, ma da un soggetto terzo, incidentalmente coinvolto dalla vicenda in quanto “contesto geografico” dell’evento delittuoso.
Sulla stessa linea dell’amministrazione pugliese, anche se con talune differenze, si è posta un’altra entità comunale, ovvero il Comune di Perugia che, nell’ambito di una produzione riguardante l’omicidio di Amanda Knox, pur consentendo le riprese nel centro storico, non ha permesso le riprese nella villetta della tragedia, facendo sì che le riprese degli interni venissero spostati in altra località.
Alla luce di tutto ciò e sulla base degli elementi in possesso, non si ritiene condivisibile il provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto per i seguenti motivi.
Innanzitutto, il titolo in sé, dal punto di vista sintattico, non contiene alcun elemento lesivo, denigratorio, o diffamatorio, non sottintendendo alcun significato ulteriore rispetto a quello letterale, immediatamente percepibile.
Si ritiene, inoltre, che il toponimo costituisca un elemento appartenente all’intera comunità nazionale, un patrimonio comune sul quale, se da un lato è possibile apporre – in talune condizioni – delle privative commerciali (ad esempio in tema di registrazione di marchi), dall’altro sia liberamente utilizzabile, laddove l’utilizzo specifico non sia lesivo.
Esclusa pertanto la lesività del titolo in sé, il Tribunale adìto nel giudizio di merito aveva il compito di verificare se la caratterizzazione della comunità all’interno della Serie fosse effettivamente diffamatoria, accertando – stante l’indubbio interesse pubblico alle tematiche trattate nonché l’attualità dei fatti, derivante anche dalle svariate interviste rilasciate da uno dei protagonisti che, in diverse occasioni, ha tentato di riscrivere la verità processuale – la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per il corretto esercizio della libertà di cronaca, inclusa la verità e la continenza, ovvero la correttezza e la civile esposizione dei fatti rappresentati.
Nel bilanciamento dei contrapposti diritti costituzionalmente garantiti in capo alle diverse parti, si ritiene che la libertà di manifestazione del pensiero, e quindi l’esercizio del “diritto di cronaca” e del più ampio “diritto di critica”, debba essere prioritariamente garantita a tutela dei valori e dei principi democratici fondanti la nostra Repubblica, senza ingerenze e poteri interdittivi in capo a terzi soggetti, ovviamente a condizione che tale manifestazione non sia palesemente ed innegabilmente lesiva, circostanza che si ritiene esclusa nella fattispecie in esame per i motivi sopraesposti.
HAPPY ENDING
Questa è anche la conclusione a cui, ieri, è pervenuto il Tribunale di Taranto che, a seguito dell’instaurazione del giudizio di merito, ha revocato il precedente decreto, dopo aver accertato che il titolo della Serie non aveva alcun intento denigratorio né della Comunità di Avetrana, né delle sue istituzioni, riferendosi invece all’assalto mediatico a suo tempo subìto dagli avetranesi e alla conseguente spettacolarizzazione che ne era derivata.
Con estrema soddisfazione dei soggetti coinvolti, ma ancor più di tutta l’industria audiovisiva, che ha visto riaffermare il principio della libertà di espressione artistica quale elemento cardine del nostro ordinamento giuridico, il titolo originario può quindi essere ripristinato di uno dei suoi elementi fondanti, potendo quindi scrivere “AVETRANA QUI NON E’ HOLLYWOOD”.